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Liberalizzazione delle Bibite | News |
Potranno conenere tutte le sostanze commestibili. Dopo quasi mezzo secolo, un DPR liberalizza le bibite.
Finora, un decreto del 1958 imponeva in aranciate, limonate, cole, chinotti, gassose e altre bibite soltanto l’impiego di succhi di frutta, infusi ed essenze naturali di frutti e piante, zucchero, acido citrico e acido tartarico, che stabilizzano il colore e insaporiscono.
Successivamente furono autorizzati per le cole l’acido ortofosforico e la caffeina e per ogni bibita l’acido ascorbico, che è la vitamina C, ma rimaneva escluso qualsiasi altro ingrediente.
Ora la nuova norma ha previsto che nelle bibite si può aggiungere tutto quello che si vuole (aromi, additivi, essenze varie, eccetera), alla sola condizione che la nuove sostanze aggiunte siano commestibili e comunicate dal produttore all’autorità sanitaria competente.
Tale novità, osserva l’Unione Nazionale Consumatori, non è affatto apprezzabile, dal momento che il vecchio decreto del 1958 autorizzava soltanto determinate sostanze per tutelare la salute dei minori che sono prevalentemente i consumatori di bibite e che non leggono l’elenco degli ingredienti per vedere se ci sono sostanze inadatte alla salute per una giovane età.
Curiosamente, le nuove norme hanno stabilito che il ministero della Salute pubblicherà di volta in volta sulla Gazzetta Ufficiale le sostanze alimentari che i produttori intendono aggiungere nelle bibite e di cui devono dare comunicazione al ministero stesso.
Ora, comunque, il mondo delle bibite è diventato assai complicato e per il consumatore non è facile raccapezzarsi. L’Unione Nazionale Consumatori ha riepilogato le varie categorie, che sono le seguenti.
* Bibite che contengono almeno il 12 per cento di succo di frutta e, quindi, possono avere una denominazione che richiama il frutto (aranciata, limonata, eccetera).
* Bibite con una percentuale di succo di frutta inferiore al 12 per cento, recentemente autorizzate: non possono riportare la relativa denominazione ma solo una di fantasia; possono però riportare in etichetta la raffigurazione del frutto e nell’elenco degli ingredienti la percentuale di succo, oltre alla sottodenominazione “al gusto di …” (il frutto).
* Bibite senza succo di frutta, pure recentemente autorizzate, ovvero preparate soltanto con acqua, aromi che riproducono il gusto di un frutto, zucchero ed eventuali ingredienti di fantasia: devono riportare una denominazione di fantasia ma è vietata la raffigurazione del frutto in etichetta. Possono comunque riportare la sottodenominazione “al gusto di …” (il frutto).
* Bevande di fantasia, come le cole, che nella denominazione non possono richiamare un frutto, anche se nulla vieta che possano contenere succo di frutta. Di questa categoria fa parte anche il the freddo.
* Bevande a base di estratti di frutta, che sono una via di mezzo fra le bevande di fantasia e quelle a base di succo. Tipico è il chinotto, che deve essere preparato con estratto del frutto di chinotto (simile a un piccolo mandarino), ma senza una percentuale minima. Il resto è acqua, zucchero e anidride carbonica. In questa famiglia rientra anche la cedrata.
* Gassosa, che è una bibita a parte, costituita essenzialmente da acqua, anidride carbonica e zucchero. Non ha l’obbligo di una percentuale minima di frutta, ma possono esservi aggiunti essenza di limone e acido citrico e, ora, altre sostanze alimentari.
By GreenPlanet.net |
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